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Illegittimo l’affidamento in concessione dello stadio

L’ANAC solleva una contestazione in materia di contratti pubblici e aggiramento del principio di concorrenza

18 GENNAIO 2023

Affidamento in concessione dello stadio Zini ad una società calcistica: l’ANAC rileva irregolarità, illegittimità e inosservanza della legge e del codice dei contratti da parte di un Comune capoluogo di Provincia.

L’accertamento, che fa seguito ad un’ispezione e ad una approfondita istruttoria da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha portato ad una contestazione in materia di contratti pubblici e aggiramento del principio di concorrenza.

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I rilievi dell’ANAC
Secondo l’ANAC, l’affidamento dello stadio alla società sportiva Cremonese spa è stato disposto in assenza di gara, o altra procedura di selezione pubblica, disponendo in via discrezionale l’assegnazione alla Cremonese spa, e protraendo nel tempo l’affidamento attraverso “plurime, illegittime clausole di rinnovo”. Inoltre è stato predisposto un canone di concessione irrisorio (un euro per ciascuna stagione sportiva), non congruo rispetto al tipo di affidamento, e – come tale – assolutamente antieconomico per l’amministrazione comunale concedente, e ad esclusivo vantaggio del privato concessionario.

L’ANAC contesta poi l’illegittimità della previsione anticoncorrenziale, contenuta nelle varie convenzioni, che obbliga l’eventuale terzo acquirente del bene al rimborso delle spese sostenute dalla concessionaria durante il tempo della concessione. Infine ANAC rileva l’inosservanza delle norme del codice dei contratti, specialmente di quelle relative all’esecuzione e alla selezione del contraente, in relazione ai lavori affidati dal Comune alla concessionaria, e da questa a terzi.