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Modifica ditta esecutrice Consorzio Stabile

Parere MIMS 19/09/2022, n. 1510

20 GENNAIO 2023

Quesito
In fase di esecuzione di un lavoro un Consorzio Stabile puo’ sostituire la ditta esecutrice individuata in gara?

Risposta
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la figura del consorzio stabile è disciplinata dall’art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e che il comma 7bisdell’art. 48 del medesimo testo normativo estende anche a tali soggetti le sopravvenienze tassative di cui ai successivi commi 17, 18 e 19, previste in materia diRTI, in presenza delle quali è consentito alla stazione appaltante proseguire il rapporto contrattuale con altro operatore economico, a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione in capo alla mandataria o ad una delle mandanti. Sul punto, si evidenzia che la giurisprudenza maggioritaria in materia ritiene che la sostituzione dell’impresa consorziata designata ai fini dell’esecuzione sia ammissibile a condizione che:

a) la modifica soggettiva avvenga esclusivamente “in diminuzione” e non “per addizione”, e quindi solo internamente e senza innesti dall’esterno;
b) la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito d partecipazione in capo all’impresa consorziata;
c) il soggetto subentrante risulti in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o ai servizi o alle forniture oggetto dell’affidamento;
d) l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, sia portato a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto conoscenza, per consentirle di assegnare al consorzio un congruo termine per procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, tale da poter garantire correttamente e rapidamente la prosecuzione del rapporto contrattuale.