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L’iscrizione dell’impresa nella cd. white list prefettizia è un requisito obbligatorio di partecipazione alle gare e come tale eterointegrabile in caso di lacuna nella lex specialis

Commento a Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10935

22 MARZO 2023

Le questioni giuridiche affrontate

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla riconducibilità dell’iscrizione alle white list prefettizie alla categoria dei requisiti soggettivi obbligatori degli operatori economici.

La questione risulta dirimente affinché possa operare appannaggio delle stazioni appaltanti il meccanismo della eterointegrazione della lex specialis per il tramite di superiori previsioni di legge qualora un disciplinare di gara risulti carente di una previsione in tal senso.

Ciò garantirebbe alle amministrazioni di poter valutare, comunque, l’affidabilità dell’offerente sotto il profilo della non condizionalità della sua attività economica da parte della criminalità organizzata ed eventualmente determinarne l’esclusione.

Il meccanismo della eterointegrazione della lex specialis, tuttavia, potendo frustrare le esigenze di certezza e conoscibilità delle condizioni di partecipazione e l’affidamento dei partecipanti alla loro completezza ed esaustività, è un’evenienza eccezionale (Cons. St., sez. V, 27 luglio 2017, n. 3699), da limitarsi alle ipotesi in cui si individui una vera e propria “lacuna” nella disciplina di gara, la quale abbia omesso di prevedere elementi considerati come obbligatori dall’ordinamento giuridico (Cons. St., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903). Il suo funzionamento infatti è ritenuto analogo, come ratio e presupposto applicativo, a quello civilistico dell’inserzione automatica di clausole contrattuali rispondenti a norme imperative, prevista dall’art. 1339 c.c. (Cons. St., sez. V, 5 luglio 2017, n. 3303).

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