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Inapplicabilità del principio di rotazione alle procedure ristrette

15 SETTEMBRE 2023

Assume rilievo la sentenza del TAR Calabria-Reggio Calabria (Sez. I), del 31 luglio 2023, n. 649 in tema di contratti pubblici e obbligazioni della Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento agli aspetti della rotazione negli appalti di forniture.

 
Come spiegano i giudici amministrativi calabresi, nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016, in particolare per contratti sopra soglia, non può essere applicato il principio di rotazione, atteso che quest’ultimo trova applicazione solo negli appalti sotto soglia e nelle procedure negoziate senza la previa pubblicazione del bando; è pertanto illegittima l’esclusione di un’impresa da una procedura ristretta, motivata in base all’applicazione del predetto principio di rotazione.
 
La procedura “ristretta”, spiegano i giudici, è una delle due procedure “ordinarie” di scelta del contraente definite dal codice appalti (l’altra è quella “aperta”), alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici sono abilitati a presentare un’offerta.