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Consiglio di Stato: le diverse tipologie di soccorso istruttorio

19 SETTEMBRE 2023

Nella sentenza n. 7870 del 21 agosto 2023 il Consiglio di Stato effettua una disamina delle diverse tipologie del soccorso istruttorio, istituto che ha visto riconosciuta (ed accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti, affermando che, anche nell'ambito della più ariosa prospettiva introdotta dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023, si dovrà in ogni caso puntualizzare, sotto un profilo funzionale, la necessaria distinzione tra:

 
a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a, dell’art. 101), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);
 
b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);
 
c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto di apportarvi qualunque modifica;
 
d) soccorso correttivo (comma 4), che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi, prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.