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Adeguamento prezzi e applicazione art. 26 d.l. 50/2022 conv. in l.n. 91/2022: il parere dell’ANAC

7 MARZO 2024

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi introdotto con l’articolo 26 del Decreto Aiuti. L’ANAC ha ribadito l’obbligatorietà di tale meccanismo per gli appalti interessati dalla norma.

 
Il Parere dell’ANAC del 7 febbraio 2024, n. 5, riguarda alcuni appalti di lavori banditi nel 2021, per i quali erano stati posti a base di gara progetti redatti secondo il prezzario regionale vigente al momento, ridotti del 10% come indicato nel bando. La stazione appaltante ha chiesto se, in applicazione dell’articolo 26 del Decreto Aiuti, anche il Sistema di Aggiornamento dei Lavori (SAL) basato sull’ultimo prezzario aggiornato debba subire una riduzione del 10% come il prezzario posto a base di gara, al fine di procedere alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla norma.
 
L’ANAC ha ribadito che la possibilità di modificare i contratti pubblici durante il periodo di efficacia è limitata ai casi specifici e tassativi previsti dall’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Tra questi casi, vi è la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché ciò sia stato previsto in modo chiaro, preciso ed inequivocabile nei documenti di gara. Questa disposizione è stata confermata anche dall’articolo 29 del Decreto Sostegni-bis, che impone l’obbligo di inserire clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara per le procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore.
 
Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, il legislatore ha introdotto disposizioni derogatorie all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici per i contratti in corso di esecuzione. Tra queste disposizioni vi è l’articolo 26 del Decreto Aiuti, che prevede un meccanismo di adeguamento dei prezzi basato sull’aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali.
 
Nel dettaglio, la norma prevede che entro il 31 luglio 2022 venga effettuato l’aggiornamento dei prezzari regionali. Nel frattempo, per la determinazione dei prezzi dei prodotti, è consentito un incremento fino al 20% rispetto ai prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021. Pertanto, per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e con lavorazioni eseguite nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, lo stato di avanzamento dei lavori deve essere adottato applicando i prezzari aggiornati o quelli previsti nel periodo di attesa dell’aggiornamento. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili.
 
L’ANAC ha chiarito che il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato dall’articolo 26 del Decreto Aiuti deve essere considerato obbligatorio nelle condizioni previste dalla norma. Pertanto, la stazione appaltante è obbligata ad effettuare l’adeguamento prezzi secondo le modalità e le condizioni previste dalla norma.
 
Il testo discute l’obbligo di revisione dei prezzi nel contesto delle opere pubbliche. Si fa riferimento al parere dell’ANAC dell’8 febbraio 2023, n. 2, che sottolinea la natura eccezionale e derogatoria della disposizione, che mira a fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. Si afferma che non è possibile procedere a una riduzione percentuale dei nuovi prezzi come richiesto nell’istanza di parere.
 
Si richiama anche il parere del MIMS del 10 agosto 2022, n. 1464, che afferma che la stazione appaltante è tenuta a riconoscere all’impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati. Questo riconoscimento deve avvenire nei limiti ed alle condizioni previste dalla norma, utilizzando le risorse proprie dell’ente appaltante o i Fondi ministeriali, prima di procedere all’approvazione del CRE/Collaudo. Quest’ultimo documento dovrà indicare la quantificazione definitiva dell’importo a saldo da liquidare all’appaltatore.