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La presentazione della domanda di iscrizione nella c.d. white list non produce effetti equiparabili all’effettiva iscrizione

20 FEBBRAIO 2025

White list – Iscrizione – Effetti della domanda di iscrizione alla white list – Equivalenza – discrezionalità tecnica – Proporzionalità – Ragionevolezza – Adeguatezza


Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10256
 
Il requisito relativo all’iscrizione nella white list si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione.
 
La normativa di settore non dispone nulla in ordine a eventuali effetti della domanda antecedenti al perfezionamento di iscrizione.
 
L’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012 richiede inderogabilmente tale iscrizione come requisito di partecipazione alle procedure di gara relative a talune, tassative, categorie di attività, ritenute a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa. Tuttavia, ciò “non esclude che, in relazione a procedure selettive concernenti altre tipologie di lavorazioni, la lex specialis possa individuare il requisito in questione come elemento di valutazione dell’offerta.
Nell’ambito della propria discrezionalità tecnica la stazione appaltante può, del resto, conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione e elementi oggettivi di valutazione dell’offerta”.

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