
Avvalimento e presentazione del rapporto sulla situazione del personale da parte dell’ausiliario
Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 839
22 APRILE 2025
Art. 80 d.lgs. n. 50/2016 – Motivi di esclusione – Art. 94 d.lgs. n. 36/2023 – Requisiti di ordine generale – Cause di esclusione automatica – Art. 47, comma 2 D.L. n. 77/2021 – Art. 46 d.lgs. n. 198/2006 – Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC – rapporto sulla situazione del personale – Appalto PNRR – Avvalimento – Soggetto ausiliario – Art. 89 d.lgs. n. 50/2016 – Art. 104 d.lgs. n. 36/2023 – Soccorso istruttorio – Art. 83, comma 9 d.lgs. n. 50/2016 – Art. 101 d.lgs. n. 36/2023 – Estensione agli ausiliari del dovere di presentare il rapporto sulla situazione del personale – Sussiste
L’art. 47, comma 2 d.l. n. 77/2021 riguarda il “rapporto sulla situazione del personale”, con particolare riferimento all’equilibrio tra l’occupazione maschile e quella femminile. Trattasi di obblighi, quelli sul rispetto e lo sviluppo effettivo della “parità di genere” (e generazionale, occorre aggiungere), che derivano dagli obiettivi fissati dalla UE in sede di disciplina delle procedure finanziate con risorse del PNRR (regolamenti UE 2021/240 e 2021/241).
L’art. 94 d.lgs. n. 36/2023 prevede, al comma 5, che, tra i requisiti di ordine generale, rientri la presentazione del rapporto sulla situazione del personale (con particolare riguardo al rispetto della parità di genere) allorché si tratti di appalti PNRR/PNC.
In caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria si avvicina molto alla figura dell’operatore economico (come tale tenuto a simili adempimenti sulla parità di genere). E tanto sia per la presenza di responsabilità solidale che si traduce in “rischio di impresa”, sia in ragione di quanto disposto dal Codice, il quale, all’art. 104, comma 4, lett. a), stabilisce che anche l’impresa ausiliaria (in caso di avvalimento) sia in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 94.
Ammettere che l’impresa ausiliaria possa essere esonerata dal redigere e documentare in gara il “rapporto sulla situazione del personale” potrebbe prestare il fianco a possibili elusioni del principio fondamentale della normativa europea che impone, sul piano occupazionale, il rispetto e la promozione della parità di genere e generazionale, al fine di accedere agli speciali fondi UE del PNRR.
Anche volendo ritenere applicabili agli appalti PNRR il d.lgs. n. 50/2016 (ciò in forza di quanto disposto dall’art. 225, comma 8 d.lgs. n. 36/2023), agli ausiliari si applicano, per espressa previsione di cui all’art. 89, comma 1 d.lgs. n. 50/2016, le stesse cause di esclusione di cui all’art. 80 del vecchio codice dei contratti; quest’ultima disposizione è stata eterointegrata, quanto agli appalti PNRR, dall’art. 47, comma 2 D.L. n. 77/2021, il quale prevede, in proposito, proprio una nuova ed espressa causa di esclusione dalle gare, in ragione della eventuale mancata presentazione del rapporto sul personale.
La nuova causa di esclusione (mancata presentazione del rapporto sul personale) si aggiunge ope legis all’elenco di cui al citato art. 80, e tanto anche nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8, vecchio codice ed ex art. 10 nuovo codice.