
Rilevanti indizi che giustificano l’esclusione dalla gara per la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale
TAR Piemonte, sez. I, 24 febbraio 2025, n. 435
23 APRILE 2025
Appalti di lavori – Imputazione offerta a unico centro decisionale – Rilevanti indizi che giustificano l’esclusione dalla gara – Art. 95 D. lgs. n. 36/2023 – Segnalazione all’ANAC – Partecipazione a procedure di evidenza pubblico al fine di aggirare il principio di rotazione
“Tanto premesso, nel caso di specie l’amministrazione procedente ha evidenziato una serie di elementi che, complessivamente considerati, portano a ritenere la esistenza di un unico centro decisionale, così come delineato dall’art. 95, comma 1, lett. d, del d.lgs. 36/23.
La stazione appaltante ha evidenziato, in primo luogo, che dagli accertamenti effettuati è emerso che le offerte delle ricorrenti provenivano dal medesimo IP pubblico e che, quindi, erano state trasmesse quanto meno della medesima rete.
La stazione appaltante ha, poi, evidenziato che in ben tre documenti della Omissis è stata indicata la P.IVA della Omissis (istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale dei carichi pendenti firmati rispettivamente da -OMISSIS-e -OMISSIS-)
Ulteriori indici della sussistenza di un unico centro decisionale sono, poi, dati dall’intreccio di relazioni lavorative e famigliari intercorrenti tra i legali rappresentati e i vari collaboratori delle due società.
La stazione appaltante ha, poi, evidenziato che le ricorrenti fanno parte del medesimo consorzio (…), che avrebbe come obiettivo anche quello di indirizzare la condotta delle consorziate per evitare che entrino in concorrenza tra loro.
La stazione appaltante ha, poi, evidenziato che dall’analisi delle attività degli ultimi tre anni sarebbe emerso che le ricorrenti avrebbero partecipato a procedure di evidenza pubblica in modo, congiunto, disgiunto o alternato, anche al fine di aggirare il principio di rotazione.
L’amministrazione procedente ha, poi, evidenziato che le società ricorrenti hanno utilizzato dei modelli DGUE diversi da quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ma analoghi tra loro.
Ebbene, è evidente che tale elemento non è di per sé idoneo a individuare la presenza di un unico centro decisionale ma è certamente rilevante in una valutazione complessiva e, pertanto, esso ben può concorrere alla formazione del convincimento dell’amministrazione procedente.
Non appare idoneo, infine, a inficiare la validità del provvedimento di esclusione il fatto che l’amministrazione non abbia aperto le buste contenenti le offerte economiche perché, come visto, il convincimento dell’amministrazione procedente prescinde dall’esame concreto delle offerte purché ovviamente esso sia, come nel caso di specie, ragionevole e immune da censure di orine logico.
I plurimi elementi indicati dall’amministrazione inducono a ritenere fondata la sussistenza di un unico centro decisionale”.