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Affitto di ramo d’azienda, liquidazione giudiziale del locatore e requisiti negli appalti di servizi

Consiglio di Stato, sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418

15 MAGGIO 2025

Affitto di ramo d’azienda – artt. 2555, 2558 e 2562 c.c. – art. 94, comma 5, lett. d) d.lgs. n. 36/2023 – artt. 99-100 d.lgs. n. 36/2023 – art. 16, comma 9, Allegato II.12 d.lgs. n. 36/2023 – art. 121 ss. d.lgs. n. 14/20219 (“Codice della crisi d’impresa”) – art. 184, comma 1 Codice della crisi d’impresa – differenza tra affitto di ramo d’azienda e avvalimento – ubi commoda, ibi incommoda     
 
In base all’art. 16, comma 9 dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, recante “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori”, in caso di affitto di azienda, “l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni”. La previsione, dettata per gli appalti di lavori, è ritenuta applicabile, dalla giurisprudenza formatasi sulla base della previgente, e analoga, previsione [art. 76, comma 9 d.p.r. n. 207/2010], anche all’appalto di servizi.
 
La possibilità di avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice è espressione di un principio generale, che consente all’operatore economico di avvalersi, a determinate condizioni, dell’affitto del ramo d’azienda ai fini dell’attestazione di possesso dei requisiti di qualificazione, così fissando, per gli appalti di lavori [e anche per gli appalti di servizi], il punto di equilibrio fra favor partecipationis e tendenziale stabilità del requisito.
 
Con riferimento a un appalto di servizi, la regola iuris di cui trattasi [art. 16, comma 9 dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui: “l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni”] è logicamente concepibile e quindi valevole solo se riferita ai requisiti connessi ad affidamenti di durata pari o superiore a 3 anni. Mentre, nel caso di un servizio avente durata inferiore, è sufficiente che l’affitto abbia durata superiore alla durata dell’appalto.
 
Il contratto di affitto di ramo d’azienda si differenzia dal contratto di avvalimento, nell’ambito del quale le due soggettività rimangono distinte e titolari della rispettiva impresa anche nel corso del rapporto (di avvalimento). Il contratto di avvalimento consente all’offerente di beneficiare dei requisiti, senza sopportare alcun peso riguardante l’impresa che ha acquisito quei titoli, se non il pagamento di un corrispettivo. Essendo, quindi, l’ausiliaria a sopportare gli oneri dell’esercizio dell’impresa, a quest’ultima si richiede di dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale.
 
A differenza dell’avvalimento, l’affittuario [del ramo d’azienda] beneficia dei commoda (i requisiti) sopportando gli incommoda, cioè gli obblighi che derivano dall’intervenuto affitto di ramo d’azienda, fra i quali v’è l’obbligo di corrispondere le retribuzioni e di pagare i contributi. Di conseguenza, è l’affittuario – da quando è divenuto efficace il contratto – a dover corrispondere le retribuzioni, i contributi e a presentare il DURC [e quindi, in definitiva, a dover dimostrare, con riferimento al ramo d’azienda affittato, il possesso dei requisiti generali].

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