
Ancora sulla “ribassabilità diretta” o “indiretta” dei costi della manodopera: un contrasto in evoluzione
TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 10 aprile 2025, n. 146
14 MAGGIO 2025
D.lgs. n. 36/2023 – costi della manodopera – ribasso diretto – ribasso indiretto – ribasso temperato – art. 41, comma 14, d.lgs n. 36/2023 – base d’asta – importo assoggettabile a ribasso – scorporo dei costi della manodopera dall’importo ribassabile – riduzione dei costi della manodopera – offerta economica – maggiore efficienza dell’organizzazione aziendale – divieto di ribasso – verifica di anomalia – appalti pubblici – contrasto giurisprudenziale – orientamento prevalente – ANAC – parere di precontenzioso – bando tipo ANAC n. 1/2023
– nel medesimo allegato 4, la percentuale di ribasso, rispetto alla base d’asta (come specificata nell’articolo 4 del disciplinare, e pari a euro 42.502), doveva essere specificata in termini numerici e in cifre e lettere, mentre correttamente per i costi della manodopera era prevista solo la indicazione dell’eventuale ribasso in cifre e lettere, non in percentuale, per le ragioni specificate;
– quindi, in sostanza, l’espressione “non soggetti a ribasso” riferiti agli altri costi nell’articolo 4 del disciplinare deve essere inteso come “non soggetti a ribasso percentuale”, di modo che il ribasso percentuale correttamente non si estende automaticamente a essi;
[…]
– la ricorrente ha correttamente compilato tale modulo allegato 4, proponendo una percentuale di ribasso (100%) sulla base d’asta, e i singoli importi per le altre voci separate, tra cui i costi della manodopera;
[…]
– la controinteressata, viceversa, nel medesimo modulo, ha indicato la percentuale di ribasso offerto, 17.3%, solo in cifre (oltre a ribassare i costi per la manodopera a € 466.400.00, e indicando € 5040,00 per i costi interni per la sicurezza);
– sulla base di ciò, la Stazione appaltante, dopo l’apertura delle offerte economiche, ha inteso interpretare la offerta di Leonardo come un ribasso percentuale su tutto il costo complessivo del servizio;
– per quanto sinora esposto, tuttavia, questa è una interpretazione contra legem oltre che in contrasto con la disciplina della lex specialis, la quale, appunto in conformità ai principi illustrati, non consentiva un ribasso percentuale se non sulla base d’asta, pur ammettendo, con i limiti riferiti, un ribasso autonomo del costo della manodopera, da giustificare poi in sede di controllo di anomalia (se si ammettesse una interpretazione opposta, del resto, si giungerebbe al risultato assurdo di una gara in cui il controllo di anomalia è la norma e non l’eccezione: se si considera a base d’asta anche il costo della manodopera, tutti le offerte a ribasso sarebbero destinate a controllo di anomalia)