
Il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato a illegittimo affidamento senza gara
20 MAGGIO 2025
Il rinnovo del contratto è consentito soltanto se disposto prima della scadenza del contratto originario. Pertanto, il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato ad un illegittimo affidamento senza gara. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione. L’utilizzo della proroga deve essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente.
Anac aveva avviato un procedimento di vigilanza nei confronti dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute Friuli-Venezia Giulia (ARCS) chiedendo delucidazioni riguardo alle criticità segnalate consistenti in presunte illegittime proroghe contrattuali e nuovo affidamento della fornitura sempre al medesimo operatore, in violazione del principio di accesso al mercato. Il procedimento intendeva verificare anche la legittimità di altre determine adottate dalla ARCS, in relazione a numerose altre forniture di beni per le quali l’Azienda ha adottato l’istituto della proroga tecnica e la procedura negoziata.