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Annullamento della gara e sorte del contratto nel prisma del giudizio di ottemperanza

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 22 maggio 2025, n. 4385

15 LUGLIO 2025

Procedura di gara – Annullamento della gara – Artt. 121 ss. d.lgs. n. 104/2010 (CPA) – Inefficacia del contratto medio tempore stipulato – Effetto costitutivo della sentenza – Automatico travolgimento – Giudicato di annullamento – Giudizio di ottemperanza – Perimetro del thema decidendum – Richiesta di chiarimenti – Art. 112, comma 5 CPA.

 
La disciplina portata dagli articoli 121 e ss. CPA costituisce attuazione dell’articolo 2 quinquies della Direttiva 89/665/CEE del Consiglio dell’Unione europea, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Tale disciplina è preordinata a dare tutela al concorrente illegittimamente escluso o pretermesso sul terreno delle regole di validità, piuttosto che su quello delle regole di responsabilità.
 
La regola generale è data dall’inefficacia del contratto, talora inderogabile in assoluto, talora derogabile: sicché, se la sentenza che annulla gli atti della gara nulla specifica sul punto, deve ritenersi che, in presenza di un obbligo di rinnovazione della gara stessa, si riespande la regola generale, per cui la stazione appaltante ha certamente il potere di rimuovere il contratto stipulato sulla base di atti illegittimi, se del caso modulandone gli effetti per ridurli o differirli in ragione della cura dell’interesse pubblico sotteso. Da ciò consegue che la regola è nel senso che all’annullamento dell’aggiudicazione segue automaticamente la invalidazione [del contratto], a meno che l’organo indipendente (giudice) la escluda in tutto o in parte. Pertanto, è necessaria una pronuncia giurisdizionale per escludere l’effetto automatico della invalidazione, non per affermarlo.
 
Nel caso in cui l’annullamento giurisdizionale travolga l’intera procedura di affidamento del contratto e non solo il provvedimento di aggiudicazione, comportando conseguentemente l’obbligo della stazione appaltante di rinnovare l’intera procedura, non occorre dichiarare l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato, perché l’integrale annullamento della procedura di affidamento comporta anche l’automatico travolgimento del contratto medesimo, in quanto il potere del giudice di dichiarare l’inefficacia previsto dall’articolo 122 CPA è strettamente connesso alla possibilità di subentro del ricorrente vittorioso.
 
Nelle ipotesi di travolgimento automatico del contratto, è ben possibile che l’inefficacia del contratto di appalto sia dichiarata dal giudice dell’ottemperanza, anche in riscontro a richiesta di chiarimenti ex articolo 112, comma 5 CPA, trattandosi in definitiva di esplicitare quello che è un effetto già riveniente dalle statuizioni della sentenza resa all’esito del giudizio di cognizione.

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