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Ministero infrastrutture: verifica requisiti e malfunzionamento del FVOE

8 LUGLIO 2025

Il Ministero infrastrutture e trasporti ha pubblicato il parere n. 3464 del 3 giugno 2025, con cui risponde ad una richiesta di chiarimenti in relazione al significato che deve essere dato alla locuzione “malfunzionamento del FVOE", situazione che, secondo la nuova versione dell'art. 99 del Codice appalti ("Verifica del possesso dei requisiti") dopo le modifiche introdotte dal decreto correttivo, consente alla stazione appaltante, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, di disporre comunque l'aggiudicazione (immediatamente efficace), previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione: il Ministero precisa che la norma fa riferimento ad un malfunzionamento "anche parziale" del FVOE, limitatamente ai requisiti effettivamente verificabili con il FVOE, per cui il persistere di una problematica tecnica legittima la stazione appaltante ad agire ai sensi del comma 3-bis dell'art. 99, ma resta inteso che i certificati non verificabili attraverso il FVOE dovranno essere richiesti attraverso le modalità previste dal soggetto emittente la certificazione (al riguardo si veda l'art. 12 della delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023).