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Consiglio di Stato: l'anomalia dell'offerta è da valutare nel complesso

7 AGOSTO 2025

Nella sentenza n. 5464 del 23 giugno 2025 il Consiglio di Stato precisa che se la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 36/2023 elimina le soglie di anomalia precedentemente fissate dalla norma (art. 97 del d.lgs. 50/2016), rimettendo l’individuazione delle offerte anomale alla discrezionalità della stazione appaltante (alla luce dei risultati della gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile), e se l’art. 110 prescrive alle stazioni appaltanti di inserire nel bando o nell’avviso, con cui venga indetta la gara, gli elementi sulla cui base poi emettere un giudizio di anomalia di una data offerta, ciò non consente di estrapolare dall’offerta, non considerandoli ai fini del giudizio complessivo di affidabilità e sostenibilità della stessa, quegli elementi formalmente non richiesti o indicati dal bando, ma purtuttavia indicati dall’operatore economico quali parte dell’offerta medesima.
Sulla base di tale principio, i giudici accolgono l'appello del Comune, rilevando come del tutto erroneamente il TAR aveva ritenuto di poter circoscrivere l’ambito del giudizio di anomalia non all’offerta tecnica complessivamente considerata, bensì a quei soli aspetti della stessa che trovano testuale riferimento nella lex specialis di gara, una distinzione che non trova riscontro nella previsione dell’art. 110, comma primo, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale il giudizio della stazione appaltante è volto a valutare “la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta”, ossia nel suo complesso.