15 SETTEMBRE 2025
Nella sentenza n. 6717 del 29 luglio 2025 il Consiglio di Stato respinge la doglianza della ricorrente in merito ad un presunto artificioso accorpamento di lotti previsto dal bando di gara, che si risolverebbe in una clausola preclusiva della partecipazione.
I giudici ricordano che il principio della suddivisione in lotti, previsto in ottica pro-concorrenziale dal Codice dei Contratti pubblici, può essere derogato attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata e che è espressione di una scelta discrezionale, “il cui concreto esercizio deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto”, un potere della stazione appaltante che resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
Nel caso specifico, la suddivisione dei lotti è stata effettuata per esigenze di riorganizzazione del servizio, attualmente svolto in maniera disorganica, al fine di migliorare e razionalizzare l’organizzazione e la qualità dei servizi offerti, anche con la finalità di attuare un efficace controllo della spesa, determinando l’accorpamento in un unico lotto di strutture omogenee e funzionali, il che rispetta il principio giurisprudenziale secondo cui “l’accorpamento in un unico lotto di più prestazioni, per quanto di notevoli dimensioni e notevole rilievo economico, è l'espressione di un non irragionevole bilanciamento tra il principio della concorrenza (di cui sono portatori la parità di trattamento e la non discriminazione) ed il principio di buon andamento e di economicità”.