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Consiglio di Stato: applicazione principio del risultato

9 SETTEMBRE 2025

Nella sentenza n. 6183 del 14 luglio 2025 il Consiglio di Stato, giudicando in merito all'asta indetta da un Comune per la cessione di un'area, respinge la tesi della ricorrente secondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente basato il rigetto del ricorso sul richiamo ai principi del risultato e della fiducia (ora sanciti dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023), in quanto tali principi non sarebbero applicabili alla procedura in esame, esperita ai sensi degli artt. 73, comma 1 lett. c), e 76 del R.D. 827/1924, per la scelta della controparte privata di un contratto attivo per la P.A. (avente ad oggetto la cessione di un’area di proprietà comunale): secondo il Consiglio di Stato, invece, i principi del risultato e della fiducia sono applicabili al caso di specie, in quanto princìpi generali dell’azione amministrativa e, in particolare, delle procedure di affidamento dei contratti coinvolgenti una pubblica amministrazione; infatti, precisano i giudici, nonostante l’art. 13 co. 2 del d.lgs. 36/2023 escluda i contratti attivi dall’ambito di applicazione del medesimo decreto, il successivo comma 5 dispone che “L’affidamento dei contratti di cui al comma 2 [tra cui rientrano i contratti attivi, n.d.r.] che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”, ossia dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.