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Consiglio di Stato: niente esclusione dalla gara per l'omissione di precedenti penali

19 SETTEMBRE 2025

Nella sentenza n. 6882 del 4 agosto 2025 il Consiglio di Stato precisa che la mancata dichiarazione della irrogazione di penali contrattuali in precedenti contratti di appalto non integra di per sé la violazione dei doveri professionali e non costituisce prova di grave negligenza, poiché l’applicazione di penali contrattuali non può ritenersi sintomo inconfutabile di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale o comunque “grave negligenza”, ciò tanto più quando il provvedimento di esclusione menzioni l’applicazione delle penali senza specificarne l’ammontare minimo ed indicando quale presupposto asserite “manchevolezze” commesse nella gestione del servizio, senza alcun effettiva motivazione al riguardo, anche con riferimento alla loro eventuale gravità.

Tale conclusione si impone anche alla luce del fatto che inesattezze nell’esecuzione del servizio rientrano nella esecuzione di un contratto d’appalto, ragion per cui “quando non sono tali da integrare un inadempimento di non scarsa importanza legittimando il ricorso al rimedio risolutorio, esse non necessitano di ostensione in altra procedura di gara, verificandosi, altrimenti, un ampliamento oltre ogni limite di quel che la Stazione appaltante deve sapere – e poi valutare – di un operatore economico per poter con questi concludere un contratto di appalto, in contrasto con i principi di economicità, efficacia, tempestività dell’azione amministrativa”.

Tale conclusione, cui la giurisprudenza era già pervenuta in vigenza del precedente Codice dei contratti, resta ferma anche alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal vigente Codice e, in particolare, del disposto di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023, che espressamente prevede l’esclusione dell’offerente che abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, e della previsione di cui al successivo art. 98, nel quale sono confluite le altre fattispecie previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.