17 SETTEMBRE 2025
Nella sentenza n. 7073 del 19 agosto 2025, il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell'operato di un Comune nell'ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di nidi e micronidi d'infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà dell'ente, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, del d.lgs. 36/2023: in particolare, i giudici chiariscono che l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, quale requisito di idoneità professionale (art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici), ha “la funzione sostanziale di costituire un filtro all’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico”, una coerenza che deve intendersi solo tendenziale, come attualmente si desume anche dal tenore letterale della disposizione del nuovo Codice, che richiede l’iscrizione «per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto», escludendo, conseguentemente, che possa essere richiesta una perfetta coincidenza tra le prime e il secondo.
In tal senso il Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare che tale corrispondenza non può intendersi nel senso di una “perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento” (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti), ma va accertata “secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.
L’interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l’accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale”. In sostanza, l’idoneità professionale deve dimostrare unicamente che l’impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare.