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Consiglio di Stato: diritto di revoca degli atti di gara

22 SETTEMBRE 2025

Nella sentenza n. 7091 del 20 agosto 2025 il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro la sentenza del Tribunale che aveva stabilito che “dal punto di vista procedimentale rientra nella piena discrezionalità della stazione appaltante, non sindacabile in giudizio (c.d. merito amministrativo), la facoltà di revocare una procedura selettiva fino a quando non sia stato stipulato il contratto esecutivo”: i giudici ricordano che in base all’art. 21-quinquies della Legge 241/1990 è consentito all'amministrazione di ritornare sulle proprie decisioni con atti di autotutela, esercitando un potere, di natura discrezionale, “che è stato sempre ritenuto come generale e immanente nell'attribuzione della cura del pubblico interesse del caso concreto e che consente di annullare, modificare e revocare gli atti precedentemente adottati”, principio che è applicabile anche in relazione ai procedimenti a evidenza pubblica, in relazione ai quali l'amministrazione conserva la potestà discrezionale di ritirare in autotutela il bando, i singoli atti della gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, laddove riscontri la presenza di illegittimità, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della procedura.

Il Consiglio di Stato precisa che l’utilizzo di tale potestà non sfugge al sindacato del giudice amministrativo, che può esercitarlo entro i consueti limiti posti a presidio dell’attività discrezionale, i quali “gli consentono di apprezzare l’assenza di logicità o di proporzionalità, o, ancora, la carenza di presupposti o il travisamento dei fatti o, infine, il difetto di motivazione”; ciò che invece al giudice non è permesso è “dare una diversa valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all’atto, le quali, ove effettivamente addotte e ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, si sottraggono al controllo giurisdizionale”.