24 SETTEMBRE 2025
Nella sentenza n. 6882 del 4 agosto 2025 il Consiglio di Stato ricorda che la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che il possesso di mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto non può essere ricondotto ai requisiti relativi all’abilitazione all’esercizio di una attività professionale, né a quelli riferiti alla capacità economica o finanziaria, come pure non può essere ricondotto ai requisiti inerenti alle capacità tecniche o professionali, poiché “La valutazione delle capacità tecniche e professionali di un candidato o di un offerente si basa quindi, in particolare, su una valutazione retrospettiva dell’esperienza acquisita dagli operatori in occasione dell’esecuzione di appalti precedenti, come dimostrano i due riferimenti all’esperienza di cui all’articolo 58, paragrafo 4, di tale direttiva”, conclusioni cui è giunto anche il Consiglio di Stato, secondo cui quando l’amministrazione aggiudicatrice include tra i criteri di selezione qualitativa dell’offerta anche le condizioni di esecuzione dell’appalto, l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio
Ove possibile e nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la non attuazione del contratto nel corso dell’esecuzione non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione.