6 OTTOBRE 2025
Nella sentenza n. 1488 del 16 settembre 2025 il Tar per la Toscana di Firenze ha respinto il ricorso contro i provvedimenti di un Comune relativi ad un avviso esplorativo per la ricezione di manifestazioni di interesse all’affidamento con urgenza, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 36/2023, di un “contratto ponte” avente ad oggetto la concessione della gestione unitaria di alcuni parcheggi, del servizio navette ad essi collegato, della ZTL e del sistema di info-mobilità per la stagione estiva: il ricorrente sosteneva che il raggruppamento temporaneo controinteressato avrebbe dovuto essere senz’altro escluso dalla procedura di affidamento in ragione della mancata indicazione, nella propria offerta economica, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, omissione che avrebbe dovuto precludere l’accesso del raggruppamento alla successiva procedura negoziata senza bando, ma il Tar fa notare che, a differenza del Codice dei contratti pubblici del 2016, il d.lgs. 36/2023, nella parte dedicata ai “contratti di concessione” (artt. 176 e ss.) e più in particolare alla loro aggiudicazione (artt. 182 e ss.), non opera alcun rinvio alle disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture (art. 108), stabilendo all’art. 183 che le concessioni “sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall’ente concedente”, purché l’offerta risponda ai requisiti minimi prescritti dall’ente stesso, l’operatore possegga i requisiti di capacità tecnica e professionale e economico-finanziaria e lo stesso non sia escluso dalla partecipazione ai sensi degli artt. 94 e 95 (comma 1), stabilendo poi una serie di criteri che l'ente deve rispettare in tale ambito, tutte disposizioni che, rileva il TAR, non fanno alcun rinvio ai criteri di aggiudicazione di cui all’art. 108 del d.lgs. 36/2023 e, in particolare, al suo comma 9, ai sensi del quale nell’offerta economica “l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ...”.
La conclusione del Tar è che, quindi, quest'ultima regola, espressamente operante in materia di appalti, non trova necessaria applicazione anche in materia di concessioni, “potendo l’ente concedente discrezionalmente decidere, entro i margini consentiti dagli artt. 182 e ss., se farvi ricorso o meno”.
Nel caso oggetto del contenzioso, l’Amministrazione comunale concedente, nell’esercizio della sua discrezionalità, “ha ritenuto di non prevedere la necessità dell’indicazione, da parte degli offerenti e a pena di esclusione, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza”, da cui deriva che l’omessa indicazione di detti costi e oneri in sede di offerta non avrebbe potuto costituire causa di esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, “pena altrimenti la violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione compendiati nell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023”.
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