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Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione dell’appalto

Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6882

13 OTTOBRE 2025

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6882

Offerta in gara – Requisiti economico-finanziari – Capacità tecniche e professionali – Criteri selezione qualitativa dell’offerta – Requisiti di esecuzione (art. 113 Codice appalti) – Condizioni esecuzione appalto – Impegno offerente – Disponibilità mezzi e risorse – Verifica della stazione appaltante – Aggiudicazione – Stipula del contratto. 
 
La valutazione delle capacità tecniche e professionali di un candidato o di un offerente si basa su una valutazione retrospettiva dell’esperienza acquisita dagli operatori in occasione dell’esecuzione di appalti precedenti.
 
Il possesso di mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto non può essere ricondotto ai requisiti relativi all’abilitazione all’esercizio di una attività professionale, né a quelli riferiti alla capacità economica o finanziaria. Esso non può nemmeno essere ricondotto ai requisiti inerenti alle capacità tecniche o professionali.
 
Quando l’amministrazione aggiudicatrice include tra i criteri di selezione qualitativa dell’offerta anche le condizioni di esecuzione dell’appalto, l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del rapporto.
 
Ove possibile e nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell’esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione.