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Anac: consigliere comunale e conflitto di interessi

Con una nota del 2 ottobre l'Anac ha pubblicato il parere anticorruzione 3587 del 23 settembre 2025, in cui chiarisce che se un consigliere comunale è anche amministratore unico, nonché socio, di un Operatore Economico che partecipa ad una procedura bandita dall’Ente, esiste conflitto di interessi, per cui spetta al Responsabile anticorruzione del Comune verificare l’effettiva applicabilità al caso esaminato dei principi individuati dalla giurisprudenza e dalla normativa di riferimento per tali situazioni.

16 OTTOBRE 2025

Con una nota del 2 ottobre l'Anac ha pubblicato il parere anticorruzione 3587 del 23 settembre 2025, in cui chiarisce che se un consigliere comunale è anche amministratore unico, nonché socio, di un Operatore Economico che partecipa ad una procedura bandita dall’Ente, esiste conflitto di interessi, per cui spetta al Responsabile anticorruzione del Comune verificare l’effettiva applicabilità al caso esaminato dei principi individuati dalla giurisprudenza e dalla normativa di riferimento per tali situazioni.

 
L'Autorità precisa che il consigliere comunale coinvolto dovrebbe dichiarare formalmente la propria astensione da ogni fase della procedura, anche se non direttamente deliberativa; anche l’Operatore Economico dovrebbe attestare l’assenza di condizionamenti o vantaggi indebiti. Se, poi, il conflitto viene ritenuto insanabile o tale da compromettere la parità tra concorrenti, “l’ente appaltante potrà anche valutare l’esclusione dell’offerta presentata dal soggetto in conflitto, in base ai principi generali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione)”.
 
Inoltre Anac ricorda che non può ricoprire la carica di consigliere comunale chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune, il che include non solo l'essere amministratori o soci di imprese che partecipano a procedure indette dall’Ente, ma anche il caso delle concessioni di beni pubblici, che possono rientrare in tale disciplina se comportano vantaggi economici o gestionali rilevanti per l’operatore.