Consiglio di Stato: differenza tra global service e appalto integrato
28 OTTOBRE 2025
Nella sentenza n. 7613 del 30 settembre 2025 il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro l'affidamento, da parte di un Comune, dell’appalto di “Global Service” della rete stradale, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Innanzitutto, i giudici ricordano che il global service è un contratto, riconducibile alla categoria generale dei contratti misti, che trovava il suo fondamento normativo già nell’art. 14 del d.lgs. 163/2006, che ha continuato a trovare la propria disciplina nell’art. 28 del d.lgs. 50/2016 e che oggi è disciplinato dall’art. 14 del nuovo Codice dei contratti pubblici: la caratteristica di tale contratto è la “coesistenza di prestazioni eterogenee corrispondenti alle figure del contratto d’appalto di lavori, di servizi e/o dei contratti di fornitura”, per cui esso “comprende una pluralità di servizi sostanzialmente sostitutivi delle ordinarie attività di manutenzione, con responsabilità dei risultati da parte dell’aggiudicatario”, con la finalità di consentire l’ottimizzazione della gestione di diverse tipologie di servizi attraverso l’affidamento a un unico interlocutore, che ha il compito di gestirli in modo coerente e coordinato; in definitiva, la “regia unica” è la ratio principale dell’intervento.
Tale riepilogo consente ai giudici di affermare che l’oggetto del contratto che il Comune vuole aggiudicare rientra pienamente nell’ambito della nozione di global service, come peraltro definito dalla norma UNI 10685/1998 (contratto basato sui risultati), con la conseguenza che ad esso non è ammissibile applicare le regole dell’appalto integrato. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, non può essere condiviso l’assunto da cui parte l’appellante, cioè che l’appalto integrato e il global service presentino sostanzialmente identità di contenuti e di prestazioni, essendo invece vero il contrario, cioè che “nell’appalto integrato difetta l’integrazione funzionale che lega tra loro elementi eterogenei”, per cui la redazione del progetto esecutivo costituisce una delle prestazioni contrattuali e si verifica una ripartizione tra l'ente e l'appaltatore dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, dovendo nell’offerta essere distintamente indicati il corrispettivo richiesto per la progettazione e quello relativo all’esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione, precisano i giudici, questi dovevano essere posseduti dal concorrente, in forma singola o associata, per tutte le componenti del contratto di global service, proprio per assicurare la corretta esecuzione del contratto da parte dell’assuntore.