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La rateizzazione di una violazione fiscale grave non salva dall’esclusione dalla gara (TAR Puglia, Bari, sentenza n. 1094/2025)

Il TAR Puglia ha sentenziato che la rateizzazione di un debito fiscale, grave e definitivamente accertato, non ne esclude la configurabilità di causa automatica di esclusione ex Art. 94(6) D.Lgs. 36/2023.

30 OTTOBRE 2025

Il TAR Puglia ha sentenziato che la rateizzazione di un debito fiscale, grave e definitivamente accertato, non ne esclude la configurabilità di causa automatica di esclusione ex Art. 94(6) D.Lgs. 36/2023.

 
Secondo il Tribunale, una violazione grave, che sia stata definitivamente accertata, degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, ex Art. 94(6) e All. II.10 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), costituisce causa automatica di esclusione dalla gara, a nulla rilevando l’istanza di rateizzazione presentata dall’operatore economico.
Il ricorrente contestava l’esclusione dalla gara, avvenuta a seguito di un controllo dei requisiti di ordine generale, che ha rivelato violazioni fiscali per un importo di €17.762,29,  quindi ben al di sopra della soglia di gravità, individuata dall’Allegato II.10 in €5.000,00.
 
Il TAR Puglia ha, tuttavia, respinto il ricorso, in quanto la rateizzazione del debito grave non incide sulla definitività ed inoppugnabilità dello stesso, definitivamente accertato, facendo riferimento alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale ha precisato che l’istanza di rateizzazione non ha “effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di  pagamento”, e che, pertanto, “il decorso di questo ne comporta comunque l’inoppugnabilità, con conseguente definitività  della relativa pretesa tributaria” (Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2024, n. 7378/2024).
 
Pertanto, il provvedimento di esclusione, da parte della stazione appaltante, si configura come un atto vincolato, alla luce della sussistenza dei requisiti di esclusione automatica sopra richiamati.
 
Correttamente, quindi, la resistente non aveva attribuito rilievo, nel corso della propria istruttoria, alla presenza di un’istanza di rateizzazione del debito fiscale di cui sopra.
 
In conclusione, la sentenza n. 1094/2025 del TAR Puglia rappresenta un’importante conferma della rigorosità con cui vengono applicati i requisiti di partecipazione alle gare pubbliche. Essa sottolinea la necessità per gli operatori economici di mantenere una condotta fiscale ineccepibile e di essere consapevoli delle conseguenze derivanti da eventuali violazioni.
 
La decisione del TAR si inserisce in un contesto giuridico che mira a garantire la trasparenza e la correttezza nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, tutelando, così, l’interesse pubblico e la concorrenza leale tra gli operatori.