Intelligenza artificiale nelle gare: uno strumento, non un lasciapassare. La lezione del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 20 ottobre 2025 n. 8092, offre una lettura lucida ed equilibrata del ruolo dell’intelligenza artificiale nelle offerte tecniche.
24 OTTOBRE 2025
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 20 ottobre 2025 n. 8092, offre una lettura lucida ed equilibrata del ruolo dell’intelligenza artificiale nelle offerte tecniche.
Il contenzioso nasce anche dall’uso dichiarato di “ChatGPT‑4/OpenAI” da parte dell’aggiudicataria in vari sottocriteri. L’impresa terza classificata ha sostenuto che quelle tecnologie non sarebbero state in grado di svolgere le funzioni promesse e che, di riflesso, la commissione avrebbe attribuito punteggi sproporzionati. Il giudice respinge: il punteggio non è dipeso in modo determinante dall’IA e la valutazione della commissione è stata plurifattoriale, coerente e istruita, dunque insindacabile salvo illogicità manifeste.
È un passaggio importante perché sposta il focus dal “nome della tecnologia” al risultato complessivo dell’offerta. Il Collegio ricorda che il sindacato giurisdizionale, specie in tema di anomalia, è esterno: non ricalcola rese e punteggi, ma verifica che il percorso valutativo sia ragionevole e motivato. E qui due elementi pesano molto.
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