L’Autorità, con atto del presidente del 22 ottobre 2025, ribadisce il divieto generale di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito
20 NOVEMBRE 2025
Non è possibile affidare un incarico di progettazione per lavori di restauro di un bene pubblico a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati.
È quanto stabilisce il principio generale previsto dall’articolo 8, comma 2, del Codice Appalti, che vieta le prestazioni d’opera intellettuale gratuite al fine di evitare vantaggi competitivi indebiti tra professionisti. Il divieto, infatti, mira a tutelare la concorrenza e la parità di condizioni tra gli operatori, impedendo che alcuni possano trarre beneficio da offerte gratuite in danno di altri.