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Ministero infrastrutture: modifiche contrattuali e comunicazioni Anac

Parere MIT del 19 novembre 2025, n. 3720

25 NOVEMBRE 2025

Il Ministero infrastrutture e trasporti ha pubblicato il nuovo parere n. 3720 del 19 novembre 2025, relativo alla comunicazione verso l’Anac prevista dal comma 11 dell’art. 5 dell’allegato II.14 del Codice, come modificato dal decreto Correttivo

Il Ministero chiarisce che tale comunicazione deve essere effettuata per tutte le modifiche contrattuali di cui all’art. 120 dello stesso Codice, in quanto tale adempimento discende dal punto 3 della delibera ANAC n. 264/2023 (da leggersi in combinato disposto con il punto 10 della delibera n. 261/2023), alla luce del quale, ai fini della trasparenza, le stazioni appaltanti devono trasmettere alla BDNCP le informazioni riguardanti anche le modifiche contrattuali e le proroghe; inoltre, il comma 12 dell’art. 5 dell’Allegato II.14 prevede per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria un ulteriore adempimento a carico del RUP, riferito esclusivamente alle varianti in corso d’opera che eccedano il 10% dell’importo originario del contratto.

In questi casi la documentazione relativa alla variante (progetto esecutivo, validazione e relazione RUP) deve essere resa disponibile all’Autorità tramite un link ipertestuale al luogo digitale in cui detta documentazione è conservata (cfr. delibera ANAC n. 582/2023).

Di seguito il testo del Parere MIT

Contratti pubblici- Modifiche contrattuali -Comunicazione prevista dall’art. 5, comma 11dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023- Deve essere effettuata per tutte le modifiche contrattuali di cui all’art. 120 dello stesso codice-Ulteriore adempimento previsto dall’articolo 5, comma 12 per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le varianti in corso dì opera che superino il 10% dell’importo originario del contratto

Oggetto: Chiarimenti sull’art. 5, comma 11 del Codice dopo Correttivo

Quesito:
La comunicazione verso l’Autorità, prevista dal comma 11 dell’art. 5 dell’allegato II.14 del Codice, modificato dal Correttivo, che riguarda solo le modifiche previste dall’art. 120, comma 1, lett. c), indipendentemente dal loro valore, oppure è necessario fare riferimento alla Comunicazione del Presidente ANAC del 30/01/2025, che riguarda i contratti soprasoglia e di valore superiore al 10%? Inoltre, la documentazione da trasmettere è la medesima riportata al comma successivo (12)?

Risposta aggiornata:
La comunicazione prevista dall’art. 5, comma 11dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 modificato dal correttivo, che rimanda all’art. 28 del codice per le modalità, deve essere effettuata per tutte le modifiche contrattuali di cui all’art. 120 dello stesso codice. Tale adempimento discende dal punto 3 della Delibera ANAC n. 264/2023 (da leggersi in combinato disposto con il punto 10 della Delibera ANAC n. 261/2023) alla luce del quale – ai fini della trasparenza – le stazioni appaltanti devono trasmettere alla BDNCP le informazioni riguardanti anche le modifiche contrattuali e le proroghe (scheda M1 dell’Orchestratore ANAC).
Il comma 12 dell’art. 5 dell’Allegato II.14 prevede per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria un ulteriore adempimento a carico del RUP, riferito esclusivamente alle varianti in corso d’opera che eccedano il 10% dell’importo originario del contratto. In questi casi la documentazione relativa alla variante (progetto esecutivo, validazione e relazione RUP) deve essere resa disponibile all’Autorità tramite un link ipertestuale al luogo digitale in cui detta documentazione è conservata (cfr. Delibera ANAC n. 582/2023).