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La falsa dichiarazione o informazione fuorviante in gara: rilevante ai fini del grave illecito professionale e non più causa automatica di esclusione

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 7 novembre 2025, n.8661

3 DICEMBRE 2025

Grave illecito professionale – Omessa dichiarazione dovuta – Art. 98 d.lgs. 36/2023 – Affidabilità dell’operatore economico – Art.95 d.lgs. 36/2023 – Informazione fuorviante in gara – Cause di esclusione non automatiche – Favor partecipationis – Criteri di individuazione illecito professionale

 
Consiglio di Stato sez. V sentenza del 7 novembre 2025, n.8661
 
La presentazione di falsa dichiarazione, al pari dell’informazione fuorviante in gara, rileva pertanto ai soli fini dell’eventuale integrazione del “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, al verificarsi della situazione di cui allo stesso art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo “anche” alla “negligenza” nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante.
 
Nell’ipotesi di specie difetta sia l’omissione informativa idonea a influenzare la decisione sulla selezione dell’amministrazione, che il mezzo adeguato di prova, in quanto l’informazione omessa, come correttamente ritenuto dal primo giudice, lungi dal rendere evidente il ricorrere di una situazione escludente, in grado di influire sulla decisione sull’ammissione della stazione appaltante, afferiva non ad una esclusione da una procedura di gara o a un inadempimento nell’esecuzione di precedenti commesse, ma a un mancato invito a una procedura negoziata.

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