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Certificazione SA8000 e criteri premiali: non è richiesto l’accreditamento dell’ente certificatore

Consiglio di Stato (Sez. V) sentenza 25 novembre 2025, n. 9227 – Scheda di sintesi

9 DICEMBRE 2025

I fatti

 
Il giudice di primo grado annullava un’aggiudicazione ritenendo che la certificazione etica SA8000 presentata dall’aggiudicataria non fosse valida perché rilasciata da un ente non accreditato dall’organismo internazionale SAI/SAAS.
La lex specialis richiedeva il “possesso della certificazione SA8000” senza specificare requisiti sull’ente certificatore.
 
Il principio di diritto
 
La norma SA8000 è uno standard privatistico internazionale non coperto dalla normativa europea sull’accreditamento (Reg. CE 765/2008).
Pertanto, in assenza di una specifica previsione della lex specialis che imponga l’accreditamento da parte di un determinato organismo (es. SAAS), la stazione appaltante non può pretendere tale requisito. È valida ai fini del punteggio premiale la certificazione rilasciata da un ente che attesti la conformità del sistema di gestione allo standard, anche se non accreditato dallo specifico ente privato internazionale.