Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi ad alta intensità della manodopera e con caratteristiche standardizzate
Commento della sentenza CGUE, Sez. III, 18 dicembre 2025 – causa C-769/2023
13 GENNAIO 2026
La causa trae origine da una procedura aperta indetta il 14 luglio 2022 dal Ministero della Difesa per l’affidamento di un appalto pubblico di servizi logistici destinati alle esigenze dell’esercito italiano, suddiviso in nove lotti, relativo all’anno 2023.
I servizi consistevano essenzialmente in attività di carico e scarico, appillaggio e disappillaggio, nonché movimentazione di materiali.
Il bando di gara prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, sul presupposto che i servizi presentassero caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del d. lgs. 50/2016.
Al contempo, il bando stabiliva che le retribuzioni del personale impiegato dovessero essere corrisposte nel rispetto del contratto collettivo di settore, escludendo qualsiasi ribasso sul costo della manodopera. Eventuali ribassi potevano riguardare esclusivamente l’aggio – e cioè, la remunerazione del servizio.
Il lotto relativo all’Aeronautica Militare veniva aggiudicato con sorteggio perché i tre operatori economici che avevano presentato offerta, ribassando tutti l’aggio del 100%, erano in posizione di parità.
Avverso tale aggiudicazione veniva proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio, contestando la legittimità del ricorso al criterio del minor prezzo.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso, ritenendo che, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, nonostante la standardizzazione delle prestazioni.
Tale decisione veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che il divieto di utilizzo del minor prezzo non sarebbe applicabile agli appalti che, sebbene ad alta intensità di manodopera, presentino prestazioni ripetitive e prive di elementi personalizzabili, e che, in ogni caso, la disciplina nazionale eccederebbe quanto necessario rispetto agli obiettivi della direttiva 2014/24/UE, in violazione del principio di proporzionalità, soprattutto alla luce del divieto di ribasso sul costo del lavoro.
Alla luce di tali elementi, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale volta a chiarire se il diritto dell’Unione sia contrario ad una normativa nazionale che vieti l’utilizzo del criterio selettivo del minor prezzo per gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera anche qualora presentino caratteristiche standardizzate.
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