Revisione bando-tipo ANAC n.1 – Accesso agli atti e inversione procedimentale
Consiglio di Stato – Sezione Prima – Parere 13 gennaio 2026 n. 61
22 GENNAIO 2026
1. Contratti Pubblici – Accesso agli atti – Piattaforma digitale – Tutela della Privacy – Bilanciamento ex ante.
2. Contratti Pubblici – Inversione procedimentale (Art. 107) – Accesso agli atti (Art. 36) – Incompatibilità.
3. Contratti Pubblici – Segreti Tecnici e Commerciali – Diritto di accesso – Bilanciamento in concreto.
1. Il sistema di accesso digitale introdotto dall’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 configura un “accesso speciale integrale” per i concorrenti non esclusi. In questo ambito, il legislatore ha stabilito la prevalenza dell’interesse alla trasparenza e alla difesa giurisdizionale rispetto alla protezione dei dati personali e giudiziari dei partecipanti. Pertanto, la stazione appaltante non deve procedere d’ufficio all’oscuramento dei dati personali (nomi, residenze, casellari giudiziali) nella documentazione resa disponibile sulla PAD.
“Quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione […] La strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare) risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore.”
2. L’istituto dell’inversione procedimentale, che permette di valutare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa, è incompatibile con l’obbligo di ostensione automatica di cui all’art. 36, commi 1 e 2, per i documenti non ancora verificati. Non si può anticipare la conoscenza di atti (requisiti dei concorrenti dal 2° al 5° posto) che sono rimasti estranei alla sequenza procedimentale conclusasi con l’aggiudicazione, poiché essi non hanno costituito il presupposto del provvedimento finale.
“Tra le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 36 e del comma 3 dell’art. 107 vi è in definitiva un rapporto di assoluta incompatibilità escludente […] l’utilizzazione dello strumento dell’inversione procedimentale esclude di per sé il completo ed integrale accesso […] per la semplice, ma decisiva, ragione che la documentazione […] in parte non esiste [come presupposto].”
3. Mentre per i dati personali il bilanciamento è operato direttamente dalla legge, per i segreti tecnici e commerciali contenuti nell’offerta tecnica la stazione appaltante deve compiere una valutazione concreta. L’accesso è consentito solo se indispensabile per la difesa in giudizio, ma l’amministrazione deve dare atto nell’aggiudicazione delle proprie decisioni sulle richieste di oscuramento formulate dagli offerenti.
“L’unica eccezione [all’accesso integrale] è l’eventuale oscuramento dell’offerta tecnica o di parte dell’offerta tecnica conseguente ad una specifica richiesta dell’operatore economico […] che costituiscano segreti tecnici e commerciali.”
Sintesi del Parere n. 61/2026
L’ANAC ha richiesto un parere al Consiglio di Stato su due questioni emerse durante l’aggiornamento dei bandi tipo al decreto correttivo.
1. Privacy e oscuramento: se l’accesso automatico e diretto tramite piattaforma (Art. 36) richieda l’oscuramento preventivo dei dati personali e giudiziari contenuti nella documentazione amministrativa dei concorrenti.
2. Inversione procedimentale: se, nel caso in cui la stazione appaltante verifichi i requisiti del solo aggiudicatario (Art. 107, co. 3), debba comunque rendere disponibile agli altri concorrenti la documentazione amministrativa degli altri primi cinque classificati, anche se non ancora esaminata.
Il Consiglio di Stato ha fornito le seguenti soluzioni:
Piena ostensione (senza oscuramento preventivo): il Collegio ha stabilito che per i soggetti indicati dall’Art. 36 (aggiudicatario, primi cinque in graduatoria, non esclusi), la legge ha già operato un bilanciamento ex ante. Il diritto di difesa e il principio di trasparenza digitale prevalgono sulla riservatezza dei dati personali generici e giudiziari. L’unico limite resta la tutela dei segreti tecnici e commerciali nell’offerta tecnica, previa motivata richiesta dell’operatore.
Incompatibilità con l’inversione procedimentale: se la PA usa l’inversione procedimentale, la documentazione amministrativa dei concorrenti dal 2° al 5° posto non deve essere resa disponibile. Poiché tale documentazione non è stata ancora verificata né ha costituito presupposto per l’aggiudicazione, non esiste un interesse concreto all’accesso automatico. L’Art. 36 presuppone infatti un procedimento ordinario già concluso in tutte le sue fasi istruttorie.
Il Consiglio di Stato ha validato l’impostazione di ANAC sulla trasparenza digitale, ma ha posto un freno alla divulgazione di atti non ancora istruiti in caso di inversione procedimentale. L’ANAC dovrà ora recepire tali criteri nel nuovo Bando Tipo.