Principio di invarianza e tutela giurisdizionale nelle gare pubbliche: riflessioni alla luce della sentenza del consiglio di stato n. 87/2026
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 87 pubblicata il 5 gennaio 2026
27 GENNAIO 2026
Con sentenza n. 87 del 2026, pubblicata il 5 gennaio 2026, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del TAR Umbria n. 312 del 2025, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ribadendo, in continuità con il giudice di primo grado, i presupposti processuali necessari per l’accesso alla tutela giurisdizionale nelle controversie relative all’affidamento di contratti pubblici.
In particolare, il Supremo Collegio ha ribadito che allorché – come nella fattispecie oggetto di giudizio – le modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte dei singoli concorrenti risultino strutturalmente fondate sul ricorso a medie aritmetiche e, pertanto, intrinsecamente dipendenti dalle valutazioni espresse nei confronti degli altri partecipanti alla procedura, trova piena applicazione il principio di invarianza della soglia di anomalia sancito dall’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”.
Muovendo da tale principio, i giudici amministrativi ribadiscono che, nelle ipotesi in cui l’unico effetto conseguibile, in caso di eventuale annullamento del provvedimento di aggiudicazione – ossia di accoglimento del ricorso – sarebbe circoscritto allo scorrimento della graduatoria, senza che ne discenda l’effettiva aggiudicazione in favore del ricorrente, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di un interesse concreto e attuale della ricorrente, presupposto imprescindibile per l’esercizio della tutela giurisdizionale.
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