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PA, adesione agli accordi quadro possibile solo per gli Enti individuati in gara

Focus sulla sentenza del TAR Basilicata (Sez.I) del 17 gennaio 2026 n.24: no all’estensione postuma

28 GENNAIO 2026

La sentenza del 17 gennaio 2026 del TAR Basilicata (Sez.I) n. 24 affronta un tema centrale nella disciplina degli appalti pubblici: la possibilità per un’Amministrazione di aderire ad accordi quadro o a un appalto specifico pur non essendo ricompresa, in origine, tra i soggetti beneficiari individuati negli atti di gara.

 
Il tribunale ribadisce un principio di particolare rilievo sistematico, riaffermando la centralità della trasparenza e della certezza del diritto nella gestione degli strumenti di acquisto centralizzati.
 
Il perimetro soggettivo degli accordi quadro
La pronuncia muove dal presupposto che l’accordo quadro, per sua natura, costituisce uno strumento eccezionale e derogatorio rispetto alla gara tradizionale, ammesso solo entro limiti rigorosi. Tra questi, assume carattere decisivo l’individuazione preventiva e chiara delle amministrazioni legittimate ad avvalersene.
 
Secondo il TAR, l’adesione successiva di un’Amministrazione non contemplata né espressamente né in modo comunque individuabile nella documentazione di gara altera il perimetro soggettivo dell’accordo, incidendo su un elemento essenziale del sinallagma negoziale e ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria e nazionale.
 
Trasparenza, concorrenza e affidamento degli operatori
Il Collegio sottolinea come l’ampliamento postumo dei soggetti beneficiari incida direttamente sulle condizioni economiche e organizzative dell’offerta formulata dagli operatori economici. La platea delle amministrazioni destinatarie della fornitura, infatti, è un fattore idoneo a condizionare la partecipazione alla gara e la determinazione del prezzo, soprattutto in relazione alla distribuzione territoriale e ai costi logistici. Consentire un’estensione non prevista significherebbe violare i principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela dell’affidamento, alterando l’equilibrio concorrenziale definito all’esito della procedura.
 
Accordi quadro: richiamo al diritto europeo e alla giurisprudenza
La sentenza si colloca nel solco dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla giurisprudenza amministrativa nazionale, secondo cui le amministrazioni che intendono avvalersi di un accordo quadro devono essere chiaramente identificate sin dall’origine, mediante un’espressa menzione negli atti di gara o attraverso criteri oggettivi che ne consentano l’immediata individuazione. In assenza di tali presupposti, l’adesione successiva non è ammissibile, poiché compromette i requisiti di pubblicità e certezza del diritto che presidiano l’evidenza pubblica.
 
Le ricadute operative per le stazioni appaltanti
La decisione del TAR Basilicata offre indicazioni di rilievo pratico per le stazioni appaltanti e per le centrali di committenza. In fase di progettazione della gara, risulta imprescindibile definire con precisione l’ambito soggettivo degli enti beneficiari, prevedendo espressamente – se del caso – clausole di estensione chiare e trasparenti. In mancanza, ogni adesione successiva rischia di essere qualificata come illegittima, con effetti invalidanti sugli atti adottati e con potenziali conseguenze anche sul piano risarcitorio.

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Martedì 3 febbraio 2026