29 GENNAIO 2026
Nella sentenza n. 113 del 7 gennaio 2026 il Consiglio di Stato si esprime in merito alla doglianza di una società secondo la quale il Tar avrebbe omesso di considerare che l’offerta della società vincitrice di una gara era stata presentata per il tramite del rappresentante di altra società, per cui l'offerta andava esclusa per il fatto che era stata sottoscritta digitalmente (come imposto dal bando) ma da un soggetto estraneo alla vincitrice e non munito di procura speciale e, dunque, a ciò non abilitato.
Dopo aver premesso che l’offerta presentata è stata sottoscritta con modalità autografa, accompagnata dalla copia del documento di identità del relativo sottoscrittore, e che la società firmataria è titolare di delega, per l’invio dell’offerta, a rappresentare quella vincitrice, i giudici riaffermano l'orientamento secondo cui “i vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, mentre in caso contrario un’eventuale esclusione sarebbe illegittima”.
Secondo i giudici, la tesi sostenuta dal TAR appare condivisibile laddove declina il principio di equipollenza delle forme di sottoscrizione introdotto dagli artt. 38, comma 2 e comma 3 del Dpr 445/2000 e art. 65 del d.lgs. 82/2005, richiamando il contenuto dell’art. 38, comma 3-bis, del Dpr 445/2000, secondo cui: “il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo”: sulla base di tali norme, “l’autenticità della firma su un documento direttamente presentato dall’interessato alla Pubblica Amministrazione, e il conferimento del potere di rappresentanza, non solo per la sua presentazione ma anche per la sua formazione, possono essere legittimamente ricavati dalla presenza della copia di un documento di riconoscimento dell’istante, che in effetti attribuisce giuridicamente un atto al suo autore”.
Inoltre, il Consiglio di Stato puntualizza di aver rilevato che “non risulta che il bando prevedesse a pena di esclusione il rispetto di una determinata forma per la presentazione dell’offerta, pertanto l’allegazione del documento di riconoscimento dell’offerente ha garantito l’autenticità e la paternità dell’offerta”.