La carenza di un requisito di esecuzione non può determinare l’esclusione del concorrente dalla gara
La sentenza in esame è di notevole interesse, in quanto offre lo spunto per una riflessione di ordine teorico sulla funzione sistematica dei requisiti di partecipazione e dei requisiti di esecuzione nelle gare di appalto
30 GENNAIO 2026
“(…) i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (Cons. Stato, n. 5734 del 2020; id. n. 5740 del 2020; id. n. 1071 del 2020), pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (Cons. Stato, n. 2190 del 2019), più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, n. 5309 del 2019; id. n. 2090 del 2020);
(…) in ipotesi di incertezza interpretativa va preferita una interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, devono essere individuati non già al momento della presentazione dell’offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità a carattere vincolante (Cons. Stato, n. 2090 del 2020; id. n. 5809 del 2019; id. n. 5308 del 2019) ovvero compiutamente modulato dalla stazione appaltante quanto alla serietà ed alla modalità della sua assunzione o alle condizioni e ai termini di adempimento dell’obbligazione futura (Cons. Stato, n. 722 del 2022)”.
Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2026, n. 137
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