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Illegittima la clausola nel bando di gara che esclude chi ha impianti di lavorazione a freddo

Rete Ferroviaria Italiana dovrà modificare la lex specialis riguardo la fornitura di isolatore per sezionamento linea aerea percorribile (importo: 4.921.038 euro)

23 FEBBRAIO 2026

Può una società in possesso di impianti di lavorazione a freddo e non a caldo per particolari in CuNi2Si essere esclusa dalla gara di Rete Ferroviaria Italiana spa? No, secondo Anac, la clausola del bando di gara è illegittima, a meno che RFI non motivi dettagliatamente i motivi dell’esclusione.

E’ quanto ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con parere di precontenzioso n. 24, approvata dal Consiglio del 28 gennaio 2026, riguardante la fornitura di isolatore per sezionamento linea aerea percorribile (tre lotti, importo complessivo: 4.921.038 euro).
 
La società Arthur Flury Srl, esclusa dalla gara, ha chiesto ad Anac parere in ordine alla legittimità della clausola della lex specialis di gara relativa ai requisiti di capacità tecnica e professionale nella parte in cui, per i “Mezzi di produzione e attrezzature”, veniva richiesto a pena di esclusione, il possesso di “Impianto di stampaggio a caldo per particolari in CuNi2Si con controllo della temperatura bordo macchina ed apparecchiature per le relative lavorazioni meccaniche”. La società ha contestato tale clausola in quanto proprietaria di un impianto analogo di lavorazione a freddo dei particolari in CuNi2Si e che pertanto la richiesta della Stazione appaltante non le consente di partecipare alla procedura di gara.
 
Per Anac, ove RFI non intenda ammettere alla partecipazione la società, deve rendere note le motivazioni di ordine tecnico ed eventualmente quelle relative alla valutazione costi/benefici, che hanno condotto alla scelta di prevedere l’ammissibilità alla gara esclusivamente degli operatori economici dotati di “Impianto di stampaggio a caldo per particolari in CuNi2Si con controllo della temperatura bordo macchina ed apparecchiature per le relative lavorazioni meccaniche” e che in assenza di tali motivazioni o di una loro manifesta irragionevolezza, incongruità, illogicità o sproporzione rispetto all’oggetto dell’affidamento, la clausola in discussione deve considerarsi illegittima e dunque da annullare e modificare in autotutela ai fini della legittimità e regolarità della gara”.
 
Qualora la Stazione appaltante non intendesse conformarsi al parere dovrà comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni all’Autorità, che potrà proporre il ricorso.

Il Parere di Precontenzioso