Atti di gara e accesso: segreti tecnici e commerciali e rimedi processuali
In materia di accesso agli atti di gara, la regola generale è la trasparenza, mentre la tutela dei segreti tecnici o commerciali costituisce un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente.
27 FEBBRAIO 2026
In materia di accesso agli atti di gara, la regola generale è la trasparenza, mentre la tutela dei segreti tecnici o commerciali costituisce un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente.
L’operatore economico che intende sottrarre parte della propria offerta all’accesso deve fornire una “motivata e comprovata dichiarazione”, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023, non potendosi limitare a generiche affermazioni sulla sussistenza di un “know-how” o di un “segreto commerciale”.
Grava, di conseguenza, sulla stazione appaltante l’onere di effettuare un’autonoma e specifica valutazione sulla fondatezza di tali dichiarazioni, non potendo accogliere acriticamente le istanze di oscuramento.
In ogni caso, l’accesso per finalità difensive, ai sensi dell’art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, deve essere garantito qualora risulti “indispensabile” per la tutela in giudizio, e tale indispensabilità è da considerarsi in re ipsa per il concorrente che, avendo partecipato alla gara, intenda verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi e dell’aggiudicazione al fine di proporre un’eventuale impugnazione.