Le violazioni fiscali definitivamente accertate alla “prova” del dialogo tra Corti
Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia con l’ordinanza n. 758 del 29 gennaio 2026 del Cosiglio di Stato, benché riferite all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, sono rilevanti non solo rispetto alla definizione della controversia all’esame del Consiglio di Stato, ma, più in generale, in un’ottica di sistema, atteso che l’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 disciplina la causa di esclusione automatica relativa alla violazione, definitivamente accertata, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali in maniera sostanzialmente identica.
26 FEBBRAIO 2026
Con l’ordinanza n. 758 del 29 gennaio 2026 la III Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali, ai sensi dell’art. 267 del TFUE:
1) se gli artt. 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE e i principi di ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza, legittimo affidamento e certezza del diritto non ostino a un’interpretazione dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 che ricomprenda, tra le cause di esclusione automatica dalle procedure di evidenza pubblica, anche il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato e/o della sanzione prevista per l’ipotesi di omesso o ritardato versamento dello stesso;
2) se gli artt. 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, l’art. 5 del TUE e i principi di ragionevolezza e proporzionalità in essi espressi ostino a una normativa nazionale, quale l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, che impone l’esclusione automatica dalle procedure di evidenza pubblica dell’operatore economico che non abbia pagato o abbia ritardato il pagamento di un piccolo importo, predeterminato nella soglia fissa di € 5.000,00, senza applicazione di alcun parametro di natura relativa, commisurato all’importanza e al valore dell’appalto, ovvero di un apprezzamento demandato, caso per caso, all’amministrazione, che tenga conto delle circostanze concrete, nonché dell’oggettiva inidoneità dell’irregolarità a incidere sulla solvibilità e sull’affidabilità dell’operatore economico;
3) se l’art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, anche alla luce del principio eurounitario di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale, quale l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, che prevede – con riferimento all’inottemperanza di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali – che l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta e, qualora la risposta data sia nel senso della compatibilità della previsione interna con il diritto eurounitario, se l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, anche alla luce del principio eurounitario di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale, quale l’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016, che impone l’esclusione automatica di un operatore economico per irregolarità fiscale, senza possibilità di regolarizzazione successiva, anche laddove l’operatore abbia sanato la propria posizione prima dell’aggiudicazione definitiva, se del caso previo apprezzamento discrezionale, da parte dell’amministrazione, delle ragioni addotte a giustificazione dell’adempimento tardivo o della serietà dimostrata nell’impegno vincolante assunto.
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