Aggiudicazione e ricorso: il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell’atto lesivo
È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 6 febbraio 2026, n. 962
2 MARZO 2026
In materia di appalti pubblici, il termine perentorio per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, fissato dall’art. 120 c.p.a., decorre dalla piena percezione del suo contenuto dispositivo e dell’effetto lesivo, senza che sia necessaria la conoscenza di tutti i profili di illegittimità.
La decadenza maturata per la tardiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione non può essere sanata né superata mediante la proposizione di un nuovo ricorso, anche se qualificato come autonomo.
I motivi aggiunti “propri”, volti a censurare i medesimi atti già impugnati con il ricorso principale dichiarato irricevibile, ne seguono la sorte e sono parimenti inammissibili, non potendo essere riqualificati come ricorso autonomo se non presentano una sostanziale autonomia in termini di petitum e causa petendi rispetto alla domanda originaria.