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Anac: verifica adeguatezza dell'organico dell'impresa affidataria

Comunicato del Presidente n. 3 del 25 febbraio 2026, depositato il 2 marzo

16 MARZO 2026

Con il Comunicato del Presidente n. 3 del 25 febbraio 2026, depositato il 2 marzo, l'Anac si esprime in merito alla problematica dell'accertamento del requisito previsto dall'art. 18, comma 24, Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 (per l’esecuzione di specifiche lavorazioni, i cui contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la presenza di operai qualificati con patentino certificato, l’operatore economico, ai fini del conseguimento della qualificazione nelle categorie specializzate che ricomprendono tali lavorazioni, deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato), con particolare riferimento al possesso e al mantenimento della categoria OS 21, avendo l'Autorità rilevato l'emergere di evidenti pratiche distorsive, “laddove le imprese, a breve distanza dal conseguimento dell’attestazione nella categoria attenzionata, hanno disposto la cessazione dei rapporti di lavoro (o l’annullamento della comunicazione UNILAV circa l’avvenuta assunzione delle maestranze che ne avevano consentito il rilascio)”.

A conclusione di una prima verifica al riguardo, l'Anac afferma che le Stazioni appaltanti assumono un ruolo fondamentale in quanto, in caso di commesse in corso di svolgimento, “la carenza di organico qualificato in seno alle imprese esecutrici, appare idonea a generare considerevoli effetti pregiudizievoli, sia sulla qualità delle lavorazioni eseguite, sia sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori, stante la probabile presenza in cantiere di personale non adeguatamente qualificato ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto”, per cui vi è l’esigenza che le stazioni appaltanti intercettino puntualmente i casi di carenza dei requisiti ovvero del successivo venir meno degli stessi, in seguito al rilascio dell’attestazione di qualificazione. In conclusione, occorre “garantire la tempestiva valutazione, anche ad opera della Stazione Appaltante, circa l’idoneità dell’operatore economico ad eseguire le peculiari lavorazioni specializzate, affinché la realizzazione dell’opera avvenga in modo corretto e in sicurezza ai sensi della normativa dettata altresì dal d.lgs. 81/2008. Le stazioni appaltanti, infatti, si pongono in una posizione di prima linea rispetto all’esigenza di aggiudicare le commesse ad imprese che siano realmente in grado di eseguirle e nel rispetto dei termini.

Risulta pertanto necessario, laddove gli interventi affidati richiedano una particolare qualificazione delle maestranze presenti in cantiere, che le Stazioni appaltanti attuino la necessaria vigilanza diretta a verificare l’adeguatezza dell’organico dell’impresa affidataria”.