Appalti: il CCNL non equivalente è un errore essenziale dell’offerta e impedisce la sostituzione della mandante
Con una sentenza articolata (la 5507 del 2026) il TAR Lazio effettua una disamina approfondita della disciplina relativa ai CCNL applicabili agli appalti pubblici
13 APRILE 2026
Con una sentenza articolata (la 5507 del 2026) il TAR Lazio effettua una disamina approfondita della disciplina relativa ai CCNL applicabili agli appalti pubblici.
In particolare, il giudice amministrativo afferma che l’istituto della sostituzione o estromissione non può essere utilizzato per sanare l’errore compiuto da un componente il raggruppamento che abbia indicato un CCNL non equivalente.
La stessa sentenza inoltre sottolinea che, anche laddove l’impresa abbia un’attività principale non coerente con l’oggetto dell’appalto, essa è tenuta comunque ad applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante se le prestazioni ad essa attribuite dal raggruppamento sono riconducibili, nel caso di appalti di lavori, al nucleo essenziale delle lavorazioni dell’appalto o comunque eseguite nel perimetro di cantiere, prevalendo la natura delle prestazioni effettive rispetto all’inquadramento industriale o al “core business” dell’impresa.
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