La qualificazione dei consorzi “non necessari” dopo le novità della legge sulle PMI (legge n. 34/2026)
20 APRILE 2026
Nella cornice normativa di riferimento della materia dei contratti pubblici, la disciplina della partecipazione e qualificazione dei consorzi c.d. “non necessari” (consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) alle procedure di affidamento di lavori pubblici ha incontrato negli ultimi anni non poche incertezze e difficoltà applicative, complice una evoluzione delle norme pertinenti non del tutto chiara e coerente, anche in punto di disciplina transitoria.
In particolare, le criticità operative e il dibattito che ne è scaturito ha riguardato, anzitutto, la possibilità di ricorrere, da parte dei consorzi suddetti, al c.d. “cumulo alla rinfusa” – ovverosia la possibilità di cumulare, in capo al consorzio, i requisiti economici e tecnici delle consorziate, indicate o meno in gara, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici – al fine di qualificarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, su cui si sono formati contrasti e orientamenti differenti fino alla riforma della disciplina in esame introdotta nell’ambito del varo del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, oggi vigente.
Peraltro, la norma di riferimento, ovverosia l’art. 67 di tale Codice – che contiene la disciplina dei consorzi stabili sotto il profilo della qualificazione, dell’affidamento e dell’esecuzione di contratti pubblici, distinguendoli così dai raggruppamenti e dai consorzi ordinari di concorrenti disciplinati, invece, dal successivo art. 68 del medesimo Codice – ha conosciuto anch’essa una significativa evoluzione poiché, dopo aver affermato, nel suo assetto originario, la piena applicazione del cumulo alla rinfusa nel senso appena indicato, è stata poi riformata con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. “Decreto correttivo”), che ha limitato in modo significativo l’applicabilità del cumulo alla rinfusa per l’affidamento di lavori pubblici (v. attuale art. 67, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023).
Nell’ambito di tale peculiare scenario evolutivo della disciplina di che trattasi si collocano oggi le novità introdotte dall’art. 5 della legge 11 marzo 2026, n. 34, recante la “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, che hanno modificato nuovamente le regole di qualificazione dei “consorzi non necessari” (ovverosia i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili), intervenendo in tal senso sull’art. 67, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.
Vale da subito evidenziare che, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, Cost., le disposizioni della menzionata legge n. 34/2026 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I. – Serie generale, 23 marzo 2026, n. 68) ovverosia a far data dal 7 aprile 2026.
Orbene, come si vedrà meglio in appresso, le modifiche introdotte dal citato art. 5 della legge n. 34/2026 interessano la disciplina dei suddetti consorzi con specifico riferimento alla spendita delle risorse delle consorziate (mezzi d’opera, attrezzature e organico medio) ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei medesimi consorzi, modificandone – o meglio ampliandone – la portata per i consorzi di cooperative e imprese artigiane ed estendo l’applicazione di tale disposizione, come risultante dal nuovo assetto, anche ai consorzi stabili.
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