Sulla differenza tra verifica del Piano economico-finanziario e verifica di anomalia nelle concessioni
Commento a Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2026, n. 2343
21 APRILE 2026
Un comune avviava una procedura per l’affidamento – in concessione – dei servizi di refezione scolastica, fornitura e trasporto pasti a domicilio. L’articolazione e lo svolgimento della gara, da aggiudicarsi mediante procedura aperta (con valutazione delle offerte tramite multicriterio), venivano demandati alla provincia di riferimento, quale centrale unica di committenza.
All’esito del procedimento veniva adottata la proposta di aggiudicazione, in cui si dava atto, tra i vari profili, della non anomalia dell’offerta, poiché rispettosa del parametro calcolato secondo il metodo descritto nel disciplinare di gara. Seguiva l’aggiudicazione della concessione.
A seguito di istanza di riesame presentata dalla seconda classificata (motivata sull’assunta ingiustificata omissione della verifica di congruità dell’offerta dell’operatore vincitore), l’amministrazione (comunale) procedeva all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, avviando il procedimento di verifica del costo della manodopera e richiedendo, all’uopo, i chiarimenti per le voci indicate nell’offerta del primo classificato.
Terminata la verifica, l’ente locale confermava l’aggiudicazione della concessione in favore dell’offerta già indicata come migliore.
A questo punto, la ditta non affidataria presentava istanza di accesso agli atti del procedimento di verifica del costo della manodopera e, una volta acquisiti i documenti, presentava ricorso al TAR.
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