Con la sentenza n. 5692 del 26 marzo 2026, il TAR Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso proposto da Crimac Costruzioni s.r.l. avverso il provvedimento di esclusione adottato nell’ambito di una procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro.
28 APRILE 2026
La pronuncia si segnala per l’accurata disamina di questioni di particolare rilievo sistematico, attinenti, da un lato, alla disciplina dei requisiti di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, alla luce del combinato disposto dell’art. 68 d.lgs. 36/2023 e dell’art. 30 Allegato II.12 d.lgs. 36/2023, e, dall’altro, ai confini applicativi del c.d. subappalto necessario, di cui all’art. 104 d.lgs. 36/2023, offrendo una ricostruzione ermeneutica organica e coerente delle relative disposizioni nel più ampio contesto del d.lgs. 36/2023.
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