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Accesso agli atti di gara: il rito super accelerato si applica nei casi di pronuncia espressa sull’istanza di oscuramento

Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la Sentenza della sezione V n. 4105 del 21 maggio 2026

5 GIUGNO 2026

In materia di accesso agli atti nelle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023, il rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, del medesimo decreto si applica esclusivamente in presenza di una “decisione” esplicita della stazione appaltante sulla richiesta di oscuramento presentata dall’operatore economico, anche qualora tale decisione sia lacunosa sotto il profilo motivazionale.

 
Non è invece applicabile il predetto rito speciale, dovendosi seguire l’ordinario rito in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. nell’ipotesi di comportamento meramente omissivo dell’amministrazione, che si verifica quando la stessa non adotta alcuna determinazione in merito all’istanza di oscuramento, limitandosi a trasmettere la documentazione con le parti secretate.
 
Tale comportamento inerte, infatti, non integra l’elemento costitutivo della “decisione” richiesto dalla norma processuale speciale, la quale, avendo natura eccezionale, è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica.

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