Lo stabilisce il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. III, del 25 maggio 2026, n. 4190
8 GIUGNO 2026
Ai sensi dell’art. 106, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, l’escussione della cauzione provvisoria a seguito dell’esclusione del concorrente dopo la proposta di aggiudicazione non è una conseguenza automatica. La stazione appaltante è tenuta a esercitare un potere discrezionale e a motivare puntualmente in ordine alla sussistenza del concreto pregiudizio causato alla procedura di gara dalla condotta dell’operatore economico.