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Consiglio di Stato: affidamento diretto previo interpello e procedura negoziata

10 GIUGNO 2026

Nella sentenza n. 4185 del 25 maggio 2026 il Consiglio di Stato precisa che la differenza tra affidamento diretto previo interpello e procedura negoziata è che la procedura negoziata è una gara mentre l’interpello con l’acquisizione di preventivi è una delle modalità (non l’unica) di giustificazione della scelta di negoziare con un determinato operatore economico; se invece è prevista una fase preliminare volta ad acquisire le manifestazioni di interesse, un confronto competitivo, il vaglio di una commissione giudicatrice e un criterio di aggiudicazione, di certo non si è in presenza di un affidamento diretto, bensì di una gara, nel qual caso, anche se l'utilizzo della gara è stata una scelta, non essendovi obbligata, la stazione appaltante deve applicare le regole della gara.

Nella medesima sentenza il Consiglio di Stato chiarisce che il principio di rotazione è in realtà un criterio, trattandosi di una regola, per cui se inteso in modo distorto finisce per concretizzare una causa di esclusione dalle gare non codificata; ciò premesso, i giudici precisano che mentre nelle procedure negoziate “la rotazione tende a controbilanciare la facoltà attribuita alla stazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare, questa esigenza non ricorre nelle procedure aperte e in ogni caso in cui l’amministrazione proceda attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici”, cui abbia fatto seguito l’invio delle lettere di invito a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, nel qual caso la rotazione non si applica, “semplicemente perché il meccanismo di apertura alla partecipazione degli operatori economici del settore interessato esclude qualsiasi intervento della stazione appaltante nella fase di selezione o individuazione preliminare degli operatori economici da invitare alla procedura”.

La conseguenza di tali considerazioni è che “se la stazione appaltante si determina, come nel caso qui esaminato, per una vera e propria procedura competitiva aperta a tutti i soggetti interessati, non può escludere il gestore uscente e men che meno può farlo il Giudice senza che l’amministrazione, sul punto, abbia deciso alcunché”.

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