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Consiglio di Stato: verifica di anomalia e aumento dei costi

11 GIUGNO 2026

Nella sentenza n. 4156 del 22 maggio 2026 il Consiglio di Stato si esprime in merito alla determina con cui un Comune ha aggiudicato il servizio di gestione dei rifiuti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento al relativo procedimento di verifica dell’anomalia: i giudici ricordano che l’art. 110, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che il giudizio di anomalia sia volto a valutare “la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta”, ossia l’offerta nel suo complesso, da cui deriva il principio secondo cui tale giudizio “non può essere circoscritto ai soli aspetti della offerta tecnica che trovano testuale riferimento nella lex specialis di gara”, quindi, pur dovendo il bando di gara indicare gli elementi sui quali effettuare la verifica di anomalia, tuttavia qualora l’offerta presenti “degli elementi aggiuntivi, sia pure formalmente non richiesti o indicati nel bando o nell’avviso, il giudizio di anomalia si deve necessariamente svolgere anche su tali elementi poiché, diversamente opinando, si perverrebbe a un giudizio di anomalia incompleto di talune rilevanti parti ai fini della affidabilità dell’offerta”.

Nel caso specifico, la verifica di anomalia viene quindi considerata illegittima in quanto non sono stati considerati i costi del personale aggiuntivo che la controinteressata ha previsto nella propria offerta tecnica, costi che peraltro erano facilmente calcolabili nell’ambito della verifica, poiché era sufficiente fare riferimento ai contratti collettivi di categoria.

Inoltre, il Consiglio di Stato rileva che vi erano ulteriori voci di costo non calcolate nell’ambito della verifica di anomalia e che avrebbero reso facilmente superabile l’esiguo utile annuo dichiarato dalla controinteressata, in quanto tali fattori, da proiettarsi nel triennio contrattuale, avrebbero causato, con una elevata probabilità, un significativo aumento dei costi, aumento tale per cui la Commissione avrebbe dovuto verificare se l’offerta fosse effettivamente in linea con l’esiguo utile dichiarato.

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